Esiste una consistente quantità di strumenti normativi che si occupano dell'argomento da differenti angoli visuali (qualità dell'aria, sicurezza, salute, efficienza degli impianti, prevenzione malattie).
Non esiste ad oggi un testo unico ed univoco, ma si deve collegare il sistema di disposizioni esistenti per formare un quadro della questione e sapere quali sono gli obblighi di legge.
Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce regole precise per il contenimento del rischio da agenti biologici.
All'articolo 64 prescrive che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori ed impone che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate.
La procedura di massima è definita dalle disposizioni contenute in due Linee Guida della Conferenza Stato Regioni, quelle emesse il 5 ottobre 2006 e quelle emesse il 7 febbraio 2013, in cui si stabilisce l'obbligo della sanificazione come prassi manutentiva (Artt. 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2. e 2.2.3. delle Linee Guida 05/10/2006 manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione) l'obbligo di effettuare un'ispezione visiva e tecnica secondo regole definitive (All. IV, V VI Linee Guida 07/02/2013 Valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria).
La normativa sanziona la mancata definizione del rischio, il mancato controllo, la mancata manutenzione e stabilisce anche profili penali (lesione colpose, tentato omicidio colposo e omicidio colposo) nei confronti del datore di lavoro contro il quale i lavoratori si possono rivalere, attribuendoli responsabilità precise a danni alla salute subiti a causa di un ambiente di lavoro non a norma.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 stabilisce a sua volta una serie di punti molto chiari:
l'impianto è accatastabile nel Catasto Regionale solo se è a norma, dove per norma si intende non solo l'efficienza, ma anche la sicurezza di persone e cose. All'Art. 6 si determina che la delga della responsabilità dell'impianto a un terzo responsabile e possibile solo se l'impianto è a norma e, nel caso in cui non lo sia o subentrino normative più stringenti, il terzo responsabile informa il delegante degli adeguamenti necessari.
All'Art. 7 si determina che installatori e manutentori devono comunicare per iscritto quali sono le operazioni da effettuare per garantire la sicurezza di persone e cose e con quale frequenza devono essere effettuate.
Infine le norme uni UNI EN 13779 e 10339 (incorporata nella 13779, ma ancora elemento di riferimento per molti enti e istituzioni che emettono capitolati come le ASL) formulano indicazioni precise sui parametri di valutazione della qualità dell'aria indoor (EN 13779, puer senza entrare nel merito di definizioni di massima carica abtterica e di eventuale carica batterica specifica per tipologie di agenti patogeni considerate particolarmente pericolose) e indicazioni circa la pulizia dei sistemi di ventilazione.
LA NORMATIVA RILEVANTE
Linee Guida Stato Regioni 05.10.06 / Artt. 2.1 e 2.2 / Protocolli tecnici di manutenzione predittiva
Decreto Legislativo 81/2008 / Artt. 62-63 e au. IV 19.1.4-5 / Tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Linee guida Stato Regioni 07.02.13 / au. IV, V, VI / Valutazione dei rischi correlati all'igiene
Linee Guida Ministero Salute 15.05.15 / capp. 5.1 e 5.6 / Prevenzione e controllo della legionellosi
Decreto Presidente della Repubblica 74/2014 / artt. 6 e 7 / Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
Norma UNI EN 13779 / Ventilazione per edifici non residenziali
Norma UNI EN 10339 / Impianti aeraulici ai fini del benessere
Esistono, inoltre, una serie di normative europee che si applicano ai sistemi di ventilazione e condizionamento, sia nuovi che esistenti, e specificano i criteri di valutazione e le procedure di pulizia, oltre alle qualifiche, competenze e conoscenze necessarie da parte delle imprese di manutenzione che operano su questi sistemi.
In particolare, UNI EN 15780:2011, UNI 11420:2011, oltre a UNI EN 12097:2007, 15239:2008, 15240:2008.
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